La circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n.15127 offre indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia Covid-19 o in caso di contatto stretto con un caso positivo al virus e la certificazione che il lavoratore deve produrre al medico competente del datore di lavoro.
La circolare chiarisce le regole nei diversi casi che si possono verificare:
LAVORATORI |
INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN AZIENDA |
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero |
Il medico competente deve ricevere la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e poi effettuare la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione (si conferma così la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020).
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Lavoratori positivi sintomatici |
rientro in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
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Lavoratori positivi asintomatici
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Rientro in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Una importante precisazione riguarda i lavoratori guariti che convivano con un familiare ancora positivo: in questo caso, il Ministero precisa che questi soggetti non si considerano contatti stretti (con conseguente esclusione anche dell’obbligo di quarantena) e possono rientrare in servizio (sempre ovviamente con certificazione di negativizzazione del tampone e, nel caso A, con visita al rientro).
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Lavoratori positivi a lungo termine
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rientro in azienda del lavoratore ancora positivo dopo 21 giorni di isolamento. Passato il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante (tranne che non possa essere adibito al lavoro agile). |
Lavoratori contatto stretto asintomatico
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Il lavoratore deve informare il proprio medico curante, che rilascia la certificazione medica di malattia, salvo che non possa essere collocato in smart-working (Inps, messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020). Il lavoratore deve effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e si deve sottoporre all’esecuzione del tampone. |