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contagi covid sul lavoro

Secondo l’ultimo report Inail, alla data del 30 novembre 2020, le denunce di infortunio sul lavoro sono 104.328 pari al 20,9% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio del 2020 e al 13% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data.

In base alle regole in vigore sui casi di malattie infettive e parassitarie, tra le quali rientra l’infezione Covid-19, l’Inail tutela queste affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi infatti la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o inabilità al lavoro permanente o temporanea, comportante l’estensione dal lavoro per più di tre giorni.

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio. Tra le altre attività lavorative che possono essere ricondotte ad una condizione di elevato rischio, in quanto a contatto costante con il pubblico, sono: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite-banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi e così via.

Le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione del lavoro, attestato da certificazione medica, per avvenuto contagio o coincidente con l’inizio della quarantena.

Nel caso di decesso del lavoratore, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum a valere sul Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro (questa prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati che per coloro che non hanno tale obbligo).

Anche il contagio avvenuto durante il tragitto casa-lavoro è configurabile come infortunio in itinere, con conseguente complessiva tutela.

L’indennità temporanea Inail per infortunio sul lavoro è erogata dal quarto giorno di infortunio e fino alla guarigione, per tutti i giorni compresi i festivi.

Obblighi Datore di lavoro

Il sistema previdenziale sul quale è innestata la tutela contro gli infortuni sul lavoro è imperniato sulla regola generale e primaria fissata dall’articolo 10 del Testo unico Infortuni, secondo il quale l’assicurazione Inail esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, a meno che lo stesso non abbia riportato condanna penale per il fatto del quale l’infortunio è derivato.

Il lavoratore può intentare azione civile di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro solo quando si tratti di fatti:

  • Imputabili al datore di lavoro che costituiscano reati per violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni;
  • Per i quali sia stata emessa una sentenza di condanna;
  • In relazione ai quali il giudice abbia liquidato un danno in misura superiore all’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail (cosiddetto danno differenziale).

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso di emergenza covid19 si possono rintracciare nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali, succedutesi in questo periodo. 

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per il tempo previsto dai contratti collettivi.

Se l’infermità è causata dall’ambiente di lavoro o da comportamenti di cui il datore di lavoro è responsabile, esso non può licenziare il dipendente per superamento del periodo di comporto, poiché in queste ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte alla quale la prestazione è destinata.

 

Protocollo Saniprom

Saniprom è il primo protocollo in Italia di pianificazione, di formazione, di monitoraggio e di verifica della sanificazione, che garantisce il raggiungimento e mantenimento di un costante stato igienico di altissimo livello.

Grazie al protocollo Saniprom i datori di lavoro possono ridurre i contagi, il rischio di infortuni sul lavoro e di conseguenza evitare il risarcimento del danno per contagio sul lavoro.

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