Siglato il 30 giugno il nuovo protocollo che sarà applicabile fino al 31 ottobre.
Lo scorso 30 giugno, le Parti Sociali ed i Ministeri del lavoro, della salute e dello Sviluppo economico, con l’Inail, hanno sottoscritto un nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e sostituisce il precedente protocollo del 6 aprile 2021. È stato fissato, nella data del 31 ottobre 2022, il termine entro il quale rivedere le misure prevenzionali introdotte, potendo comunque anche anticipare il confronto, nel caso in cui se ne riscontrasse la necessità e l’urgenza, dettate dall’evoluzione dello scenario epidemiologico generale.
L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è da intendersi quale un “liberi tutti”, considerata l’impennata dei contagi di questi ultimi giorni. Confermato il ruolo del Comitato (aziendale o territoriale) quale artefice insostituibile de ”l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo”, e la sua composizione ampia, nella quale rimane prevista la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS: come definito contestualmente dal protocollo, infatti, ove, “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali”.
Riguardo al punto 1 “Informazione”, nel testo non è più vigente l’indicazione relativa all’obbligo del lavoratore di rimanere a casa in caso di febbre o sintomi influenzali: si indica che il datore di lavoro, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare”.
Relativamente, poi, al punto 3 “Gestione degli appalti”, molto semplificato rispetto al precedente punto 3 del protocollo del 6 aprile 2021, si indica che “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente”. L’azienda committente, contestualmente, “è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori dell’azienda stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.
Il punto di maggior novità dell’intero Protocollo riguarda i Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’uso della mascherina nei luoghi di lavoro non è più obbligatorio: la scelta dell’utilizzo è stata lasciata al singolo prestatore di lavoro, facendo correttamente gravare sul datore di lavoro la mera responsabilità di assicurare la piena disponibilità delle mascherine FFP2, al fine di consentire a tutti i lavoratori la libertà di scelta nell’indossarle, o meno. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione all’individuazione e tutela dei soggetti fragili eventualmente presenti. Il datore di lavoro non è più tenuto ad alcuna vigilanza in ordine all’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro e la sua responsabilità al riguardo si esaurisce nella messa a disposizione di dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Tra le misure obbligatorie continuiamo a poter individuare il contingentamento riferito a “l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi”, la “pulizia giornaliera e la sanificazione periodica”, l’adozione di “tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani”, l’informazione di “tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro (…) sulle misure precauzionali da adottare”, mentre sul fronte opposto, troviamo sostanzialmente la gestione dei flussi di entrata e uscita e il controllo della temperatura”.
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi dovrà essere sempre “…contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi…”.
Inoltre:
- “occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie”;
- "occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack”.